Gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, degli edifici. Questi interventi hanno l’obiettivo di mantenere efficienti gli edifici, senza modificare la volumetria complessiva degli edifici e le destinazioni di uso.
La manutenzione straordinaria comprende anche il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1).
Per gli edifici a destinazione produttiva-industriale, artigianale, commerciale e agricola la manutenzione straordinaria comprende l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti necessari per rispettare la normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni. Questi interventi di manutenzione straordinaria non devono però comportare un aumento delle superfici utili di calpestio, né un mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non incrementino la superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.
Approfondimenti
Per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se non riguardano le parti strutturali dell’edificio.
Insieme ad essa devono essere presentati i dati identificativi dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori e la relazione tecnica di asseverazione redatta e firmata da professionista abilitato (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis). Questa procedura vale anche per gli interventi di apertura di porte interne o di spostamento di pareti interne.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati oppure eccedenti rispetto alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis occorre presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
Per gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati oppure eccedenti rispetto alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis è possibile richiedere il rilascio del permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 7) in alternativa alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA).